Data di Pubblicazione:
2018
Abstract:
In materia di imposte di consumo sull’energia elettrica sussiste la mera facolta`, ex art. 56, D.Lgs. n. 504/1995, e
non l’obbligo di rivalsa del cedente nei confronti del cessionario. Cio` comporta che, fino a quando il fornitore di
energia elettrica non abbia esercitato tale diritto-facolta` nei confronti del consumatore finale, le maggiori accise
accertate dall’Amministrazione finanziaria non possono concorrere a determinare la base imponibile IVA e,
quindi, non rientrano nel corrispettivo da assoggettare a imposizione.
non l’obbligo di rivalsa del cedente nei confronti del cessionario. Cio` comporta che, fino a quando il fornitore di
energia elettrica non abbia esercitato tale diritto-facolta` nei confronti del consumatore finale, le maggiori accise
accertate dall’Amministrazione finanziaria non possono concorrere a determinare la base imponibile IVA e,
quindi, non rientrano nel corrispettivo da assoggettare a imposizione.
Tipologia CRIS:
1.4 Nota a sentenza
Keywords:
IVA - Base imponibile - Fornitura di energia elettrica - Imposta sul consumo di energia elettrica non
traslata dal cedente sul cessionario - Concorrenza alla base imponibile - Esclusione
Elenco autori:
Degani, GIORGIO EMANUELE
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