Sull'attuazione della riforma delle impugnazioni civili dalla Cassazione pochi punti fermi e tante incognite. - Le nuove regole che prevedono il "filtro" ai ricorsi estese alle decisioni delle commissioni tributarie. - Contestabile l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello. - Esclusa ogni forma di istanza alla Suprema Corte. - Riconosciuto un ambito di applicazione generale anche a giurisdizioni diverse da quella ordinaria. - Cognizione probabilistica anche per l'improcedibilità. - Tre teorie sulla stabilità dell'ordinanza sommaria. La Corte può rilevare il giudicato del primo grado. (il punto sulla riforma dell'appello e della cassazione alla luce di Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053, Cass., 27 marzo 2014, n. 7273, Cass. 17 aprile 2014, n. 8940)
Articolo
Data di Pubblicazione:
2014
Abstract:
Annotando le prime tre decisioni della Corte di cassazione (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053, Cass., 27 marzo 2014, n. 7273, Cass. 17 aprile 2014, n. 8940) rese in applicazione delle nuove disposizioni (artt. 342, 345, 348-bis, 348-ter e 360 n. 5), si fa il punto sullo stato di attuazione della riforma recata dall'art. 54 del decreto legge 2 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134.
Tipologia CRIS:
1.4 Nota a sentenza
Keywords:
appello, ricorso per cassazione, filtro in appello, filtro in cassazione, inammissibilità dell'appello
Elenco autori:
Finocchiaro, Giuseppe
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