Data di Pubblicazione:
2020
Abstract:
Vi sono due prioritari dati, tra loro interconnessi, che debbono essere tenuti in debita considerazione nel momento in cui si approccia la tematica del regionalismo differenziato, ai sensi dell’art. 116, c. 3, Cost., e che, in quanto tali, fungono da sfondo essenziale alle tappe di avvicinamento verso la reclamata differenziazione. Da un lato, la modifica normativa non può sempre di per sé sola essere considerata quale “panacea ad ogni male”; dall’altro e consequenziale lato, se di riforme efficaci si vuol parlare, assume prioritaria importanza un approccio problem-solving, orientato al raggiungimento di equilibrio d’insieme, complessivo e condiviso sulla materia che si intende riformare. Sicché è l’adeguatezza della riforma – proposta o rivendicata – che rappresenta un “a priori” e che, in quanto tale, necessita di essere dimostrata da parte delle autonomie territoriali si accingano a reclamare maggiori competenze. Sono quindi le quest’ultime che devono innanzitutto porsi nelle condizioni di capire in che termini la loro rivendicazione è “adeguata” alle peculiarità socio-economiche del loro territorio, agli indirizzi politici con i quali intendono forgiarlo, pena il rischio di rivendicazioni “astratte” e “congiunturali”. Se così è, come pare, laddove si ponga mente al clima ed al contesto entro il quale le richieste di regionalismo differenziato hanno preso corpo — con specifico riguardo ai procedimenti giunti allo stadio più avanzato attraverso la pubblicazione del testo concordato con Governo — qualche dubbio sulla “adeguata consapevolezza” regionale nell’approccio al procedimento, legittimamente
sorge. E non tanto in ragione del difetto di attuazione dell’art. 116, c. 3, Cost.; non solo in ragione del fatto che la rivendicazione autonomistica sembra il risultato di una tattica politica (ben attestata dai referendum di Veneto e Lombardia) piuttosto che di lungimiranza nell’elaborazione strategica di una seria visione di politica pubblica; non solo perché, nelle bozze di intesa circolate, si è assistito (anche se ciò vale un po’ meno per il
caso dell’Emilia Romagna) ad un elenco indifferenziato di materie che dà l’idea di un approccio poco approfondito e consapevole alla questione; quanto per il difetto di due fondamentali presupposti (rispettivamente di natura politica e tecnica) che — si ritiene — dovrebbero modellare a monte il percorso per strutturarne il tracciato. Sulla scorta di questa premessa, lo scritto si focalizza sul duplice preliminare accertamento, l’uno di natura politica, l’altro di natura tecnica, volto a consentire una attuazione delle potenzialità insite nella previsione dell’art. 116, c. 3, Cost., conformemente ad una effettiva e concreta logica della sussidiarietà e della adeguatezza alla differenziazione. Non si tratta in definitiva di rendere il procedimento
troppo lento e pesante, bensì di renderlo funzionale al migliore perseguimento dell’obiettivo di andare verso una autonomia differenziale
(ammesso che ve ne sia bisogno) che interpreti — in termini di effettività — le esigenze del territorio.
sorge. E non tanto in ragione del difetto di attuazione dell’art. 116, c. 3, Cost.; non solo in ragione del fatto che la rivendicazione autonomistica sembra il risultato di una tattica politica (ben attestata dai referendum di Veneto e Lombardia) piuttosto che di lungimiranza nell’elaborazione strategica di una seria visione di politica pubblica; non solo perché, nelle bozze di intesa circolate, si è assistito (anche se ciò vale un po’ meno per il
caso dell’Emilia Romagna) ad un elenco indifferenziato di materie che dà l’idea di un approccio poco approfondito e consapevole alla questione; quanto per il difetto di due fondamentali presupposti (rispettivamente di natura politica e tecnica) che — si ritiene — dovrebbero modellare a monte il percorso per strutturarne il tracciato. Sulla scorta di questa premessa, lo scritto si focalizza sul duplice preliminare accertamento, l’uno di natura politica, l’altro di natura tecnica, volto a consentire una attuazione delle potenzialità insite nella previsione dell’art. 116, c. 3, Cost., conformemente ad una effettiva e concreta logica della sussidiarietà e della adeguatezza alla differenziazione. Non si tratta in definitiva di rendere il procedimento
troppo lento e pesante, bensì di renderlo funzionale al migliore perseguimento dell’obiettivo di andare verso una autonomia differenziale
(ammesso che ve ne sia bisogno) che interpreti — in termini di effettività — le esigenze del territorio.
Tipologia CRIS:
2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Keywords:
autonomia territoriale, regioni, autonomia differenziata, valutazione politiche pubbliche, democrazia partecipativa
Elenco autori:
Maccabiani, N.
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Titolo del libro:
Quale rilancio per le autonomie territoriali?