Data di Pubblicazione:
2019
Abstract:
Lo scritto non intende entrare nel dibattito politico sul “se sia opportuno o meno” che maggiori forme e condizioni di autonomia siano riconosciute alle regioni ordinarie, intendendo piuttosto stimolare una riflessione di ordine metodologico. Seguendo una impostazione di stampo costituzionale, sembra si possa assistere ad un perfezionamento del rendimento del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, così come del presupposto principio personalista, solo laddove le Regioni siano in grado di utilizzare a tutto tondo le proprie competenze (esistenti o rivendicate che siano). Allo scopo, risultano essenziali alcune “capacità” tra loro correlate: quella di informazione, di valutazione delle politiche pubbliche e di programmazione, insieme alla apertura di tali procedure ai canali partecipativi. In definitiva, valorizzando questa impostazione metodologica, l’abilità delle regioni ad implementare i “fatti differenziali” che le qualificano e peculiarizzano ne scaturisce accresciuta attraverso una migliore sintonia con le effettive esigenze del territorio e della sua comunità.
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Keywords:
autonomia regionale; autonomia differenziata; valutazione delle politiche pubbliche; principio di sussidiarietà; principio di differenziazione ed adeguatezza
Elenco autori:
Maccabiani, N.
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