Data di Pubblicazione:
2005
Abstract:
L’art. 117, c. 3, Cost. – com’è noto – contempla il “governo del territorio” tra le competenze legislative concorrenti Stato-Regioni. Stante il carattere omnicomprensivo della locuzione utilizzata dal Legislatore costituzionale, non è facile definirne i contorni; in particolare, quali discipline, interventi ed attività sono in esso inclusi e quali – all’opposto – ne rimangono esclusi. La difficoltà emerge già dalla lettera dell’art. 117 Cost., nel quale sono elencate altre materie che ictu oculi si intersecano con quella del “governo del territorio”. Ciò vale per la competenza esclusiva statale della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”; ciò vale per le competenze concorrenti in materia di “porti e aeroporti civili”, “grandi reti di trasporto”, “ordinamento della comunicazione”, “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”; ciò vale per talune competenze ora considerate residuali, quali la “caccia”, le “cave”, “l’agricoltura”, i “lavori pubblici”. Mentre l’intersezione con altre materie di competenza concorrente non desta problemi quanto alla necessità di definire i reciproci ambiti oggettivi, poiché tutte accomunate dal limite dei “principi fondamentali” dettati dalla legge statale, identicamente non può concludersi per l’intersezione con le competenze esclusive statali o regionali. Le prime, infatti, rendono ammissibili penetrazioni della legislazione nazionale ben oltre i “principi fondamentali”; le seconde – all’opposto – consentono alla legislazione regionale di svincolarsi da quella statale. Si comprende – quindi – l’importanza della determinazione del perimetro di una materia (se tale può definirsi), quella del “governo del territorio”, attorno alla quale gravitano “materie” (o “materie non materie”), rientranti in competenze legislative di diversa natura. Non solo. Necessita di definizione un ulteriore ambito perimetrale, quello relativo ai “principi fondamentali”. Ad entrambi gli scopi fanno da supporto le pronunce della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale, a differenza di quanto fatto per altre locuzioni parimenti generiche e funzionalmente orientate (“tutela dell’ambiente …”, “livelli essenziali delle prestazioni …”), non si è (finora) soffermata sulla qualificazione “in astratto” della (natura della) competenza, preferendo procedere al suo “ritaglio” in concreto, sulla base delle fattispecie ad essa sottoposte. Questo procedere case by case, consente – comunque – di estrapolare in via induttiva gli elementi essenziali per ricostruire, da un lato, l’ambito (oggettivo o funzionale che sia) del “governo del territorio”; dall’altro lato, il limite entro il quale sono legittimati a spingersi i principi fondamentali che lo “governano” e dai quali le Regioni non possono prescindere.
Dalla giurisprudenza costituzionale esaminata emerge come la Corte abbia ricostruito la materia del “governo del territorio” sia in via positiva (indicando ambiti che vi rientrano) che in via negativa (ritagliandone gli ambiti che rimarrebbero fuori dal suo confine). Quanto ai “principi fondamentali” che governano la materia, dalla giurisprudenza costituzionale emerge come siano suscettibili di estendersi sino al dettaglio in due ipotesi, quando il “governo del territorio” si interseca con “materie” trasversali (quali la tutela dell’ambiente) e quando si verificano i presupposti per l’operatività del principio di sussidiarietà.
Ne deriva che la Regione si potrà trovare a dover sopportare – in nome di istanze ed interessi che ne trascendono i confini – incisivi
La Corte costituzionale, a differenza di quanto fatto per altre locuzioni parimenti generiche e funzionalmente orientate (“tutela dell’ambiente …”, “livelli essenziali delle prestazioni …”), non si è (finora) soffermata sulla qualificazione “in astratto” della (natura della) competenza, preferendo procedere al suo “ritaglio” in concreto, sulla base delle fattispecie ad essa sottoposte. Questo procedere case by case, consente – comunque – di estrapolare in via induttiva gli elementi essenziali per ricostruire, da un lato, l’ambito (oggettivo o funzionale che sia) del “governo del territorio”; dall’altro lato, il limite entro il quale sono legittimati a spingersi i principi fondamentali che lo “governano” e dai quali le Regioni non possono prescindere.
Dalla giurisprudenza costituzionale esaminata emerge come la Corte abbia ricostruito la materia del “governo del territorio” sia in via positiva (indicando ambiti che vi rientrano) che in via negativa (ritagliandone gli ambiti che rimarrebbero fuori dal suo confine). Quanto ai “principi fondamentali” che governano la materia, dalla giurisprudenza costituzionale emerge come siano suscettibili di estendersi sino al dettaglio in due ipotesi, quando il “governo del territorio” si interseca con “materie” trasversali (quali la tutela dell’ambiente) e quando si verificano i presupposti per l’operatività del principio di sussidiarietà.
Ne deriva che la Regione si potrà trovare a dover sopportare – in nome di istanze ed interessi che ne trascendono i confini – incisivi
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Keywords:
Giurisprudenza costituzionale; Competenza legislativa regionale; Legge regionale; Governo del territorio
Elenco autori:
Maccabiani, Nadia
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