Publication Date:
2013
Abstract:
La concezione giudiziale della risoluzione per inadempimento è largamente prevalente in dottrina e, addirittura, unanime nella giurisprudenza. La formulazione letterale dell’art. 1453 cod. civ. – in particolare, il testuale richiamo all’alternativa “richiesta” di adempimento o di risoluzione del contratto – certamente agevola tale interpretazione e induce a ritenere che soltanto il giudice possa essere l’autorità preposta a sciogliere la “legge” che le parti si sono imposte attraverso la stipulazione del contratto (art. 1372 cod. civ.). La centralità del ruolo giudiziale è ritenuta, altresì, in relazione ai presupposti sostanziali (imputabilità e importanza) che consentono la risoluzione del contratto, i quali richiederebbero il necessario intervento costitutivo del giudice.L’analisi delle ragioni storiche del modello giudiziale di risoluzione, il confronto con gli ordinamenti europei e con i progetti di unificazione del diritto dei contratti, e, infine, la valutazione dei numerosi indici sistematici di diritto interno consentono di ritenere che il dato letterale dell’art. 1453 cod. civ. possa essere oggetto di una lettura alternativa a quella finora tradizionalmente accolta dalla giurisprudenza.In primo luogo, le modalità (convenzionali o giudiziali) di liquidazione del danno non costituiscono una ragione sufficiente per riservare al giudice il potere di scioglimento del contratto, posto che la coincidenza dei requisiti sostanziali dell’inadempimento nell’ipotesi di caparra confirmatoria e di risoluzione in generale consentono di riconoscere al creditore il diritto allo scioglimento automatico del rapporto contrattuale anche nel caso in cui egli preferisca adire il giudice per la liquidazione integrale del danno; tanto più che il Codice Civile non ha previsto il recesso nella parallela fattispecie della clausola penale, con ciò dimostrando che la liquidazione convenzionale del danno non voleva essere elevata a presupposto condizionante il meccanismo di risoluzione per atto unilaterale.
A sua volta, il generale riconoscimento del c.d. “diritto sostanziale alla risoluzione”, che determina il potere del creditore di rifiutare l’adempimento tardivo in tutte le ipotesi in cui – indipendentemente dalla scelta dei contraenti per una specifica modalità di risoluzione automatica (artt. 1385, 1456, 1457 cod. civ.) – il ritardo abbia provocato la perdita dell’interesse alla prestazione, dimostra che non vi sono ragioni per precludere al contraente fedele il diritto a riacquistare la libertà dal vincolo contrattuale con immediatezza e in conseguenza del mero esercizio di un diritto potestativo. La rapidità dei tempi e la snellezza delle modalità di scioglimento del contratto costituiscono un dato apprezzabile anche nelle non rare ipotesi di anticipatory breach o di violazione di obblighi precontrattuali.
La disciplina della diffida ad adempiere (art. 1454 cod. civ.), del Rücktritt per ritardo o inesatto adempimento (§ 323 BGB), del termine supplementare per l’adempimento nella Convenzione di Vienna (art. 47) e, infine, della Propuesta para la modernización del derecho de obligaciones y contratos dimostra che, nel caso in cui il ritardo sia grave e determini la caducazione dell’interesse a ottenere la prestazione, la parte adempiente deve essere ammessa a dichiarare la risoluzione del contratto, senza attendere i lunghi tempi del procedimento giudiziario.
I labili confini tra le figure dell’inadempimento e dell’impossibilità sopravvenuta segnalano, allo stesso modo, l’opportunità di un identico meccanismo di scioglimento del contratto e della natura dichiarativa della successiva verifica giudiziale dei relativi presupposti sostanziali.
La natura stragiudiziale e unilaterale
A sua volta, il generale riconoscimento del c.d. “diritto sostanziale alla risoluzione”, che determina il potere del creditore di rifiutare l’adempimento tardivo in tutte le ipotesi in cui – indipendentemente dalla scelta dei contraenti per una specifica modalità di risoluzione automatica (artt. 1385, 1456, 1457 cod. civ.) – il ritardo abbia provocato la perdita dell’interesse alla prestazione, dimostra che non vi sono ragioni per precludere al contraente fedele il diritto a riacquistare la libertà dal vincolo contrattuale con immediatezza e in conseguenza del mero esercizio di un diritto potestativo. La rapidità dei tempi e la snellezza delle modalità di scioglimento del contratto costituiscono un dato apprezzabile anche nelle non rare ipotesi di anticipatory breach o di violazione di obblighi precontrattuali.
La disciplina della diffida ad adempiere (art. 1454 cod. civ.), del Rücktritt per ritardo o inesatto adempimento (§ 323 BGB), del termine supplementare per l’adempimento nella Convenzione di Vienna (art. 47) e, infine, della Propuesta para la modernización del derecho de obligaciones y contratos dimostra che, nel caso in cui il ritardo sia grave e determini la caducazione dell’interesse a ottenere la prestazione, la parte adempiente deve essere ammessa a dichiarare la risoluzione del contratto, senza attendere i lunghi tempi del procedimento giudiziario.
I labili confini tra le figure dell’inadempimento e dell’impossibilità sopravvenuta segnalano, allo stesso modo, l’opportunità di un identico meccanismo di scioglimento del contratto e della natura dichiarativa della successiva verifica giudiziale dei relativi presupposti sostanziali.
La natura stragiudiziale e unilaterale
CRIS type:
3.1 Monografia o trattato scientifico
Keywords:
contratto; risoluzione; inadempimento
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