Data di Pubblicazione:
2012
Abstract:
ll presente volume “Le attività finanziarie nel diritto tributario” approfondisce gli aspetti della fiscalità finanziaria. Nel titolo si è preferito adottare il termine “attività finanziarie”, più generico rispetto alla nozione prevista dal d.lgs. n. 58/1998 (TUF) relativa agli strumenti finanziari e ai prodotti finanziari, avendo esaminato anche i profili fiscali di rapporti finanziari non cartolarizzati. Dalla riforma tributaria degli anni Settanta (l. n. 825/1971) ad oggi il regime impositivo applicabile ai redditi di natura finanziaria è stato profondamente modificato. Tuttavia è rimasta confermata, anche nel vigente Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.p.R. n. 917/1986 - TUIR), la tradizionale ripartizione dei redditi rivenienti dalle attività finanziarie all’interno delle categorie rispettivamente dei redditi di capitale, comprendenti interessi, utili e altri proventi, e dei redditi diversi, inclusivi delle plusvalenze e delle minusvalenze di natura finanziaria. Tale dicotomia risale ai tempi dell’istituzione dell’ottocentesca imposta di ricchezza mobile ed è stata successivamente ereditata dal decreto istitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (d.p.R. n. 597/1973). Con il riordino della disciplina dei redditi finanziari operata nel 1997 (d.lgs. n. 461/1997, attuativo della legge delega n. 662/1996), la categoria dei redditi di capitale non solo è stata integrata da ulteriori fattispecie imponibili, coerentemente con lo storico approccio casistico, ma è stata novellata con la previsione di una norma di chiusura volta a ricomprendervi ogni provento non aleatorio derivante da rapporti aventi per oggetto l’impiego di capitale.
Anche la categoria dei redditi diversi di natura finanziaria ha subito una rilevante revisione nel 1997, con l’estensione del presupposto impositivo: i) alle plusvalenze realizzate dalle cessioni a titolo oneroso di titoli e strumenti finanziari non partecipativi; ii) ai differenziali positivi realizzati dai contratti derivati; iii) e mediante una disposizione residuale, a tutte le diverse tipologie di plusvalenze di natura finanziaria che altrimenti sarebbero sfuggite a tassazione.
Per il conseguimento dei redditi diversi non è quindi più richiesto né un atto speculativo, né un atto di impiego di capitale, risultando imponibili anche i redditi derivanti dai contratti derivati. In dottrina (Gallo) si è lucidamente sostenuto che, con l’estensione dell’area di imponibilità a tutte le fattispecie di redditi diversi di natura finanziaria, si è completato il processo di affrancamento dal modello di “reddito prodotto” per giungere a ipotesi indiscutibili di “reddito entrata”, da intendersi come mero incremento di ricchezza, indipendentemente dall’esistenza di un intento speculativo qualificabile come fonte produttiva del reddito.
Per effetto del d.lgs. n. 461/1997 è stato quindi perseguito il principio di onnicomprensività del prelievo tributario sui redditi di natura finanziaria.
Oltre al riordino della disciplina sostanziale, le modifiche normative succedutesi nel corso degli ultimi decenni hanno interessato anche le modalità attuative del prelievo sui redditi di capitale, consistenti generalmente nell’applicazione di ritenute alla fonte a titolo di imposta e, in determinati casi, a titolo d’acconto da parte dei soggetti eroganti tali proventi (d.p.R. n. 600/1973). Infatti, da un generalizzato sistema di effettuazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta sugli interessi relativi alle obbligazioni (tipicamente negoziate) emesse dai cd. “grandi emittenti”, si è assistito nel 1997 al passaggio ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi prelevata dagli intermediari depositari (d. lgs. n. 239/1996). Una
Anche la categoria dei redditi diversi di natura finanziaria ha subito una rilevante revisione nel 1997, con l’estensione del presupposto impositivo: i) alle plusvalenze realizzate dalle cessioni a titolo oneroso di titoli e strumenti finanziari non partecipativi; ii) ai differenziali positivi realizzati dai contratti derivati; iii) e mediante una disposizione residuale, a tutte le diverse tipologie di plusvalenze di natura finanziaria che altrimenti sarebbero sfuggite a tassazione.
Per il conseguimento dei redditi diversi non è quindi più richiesto né un atto speculativo, né un atto di impiego di capitale, risultando imponibili anche i redditi derivanti dai contratti derivati. In dottrina (Gallo) si è lucidamente sostenuto che, con l’estensione dell’area di imponibilità a tutte le fattispecie di redditi diversi di natura finanziaria, si è completato il processo di affrancamento dal modello di “reddito prodotto” per giungere a ipotesi indiscutibili di “reddito entrata”, da intendersi come mero incremento di ricchezza, indipendentemente dall’esistenza di un intento speculativo qualificabile come fonte produttiva del reddito.
Per effetto del d.lgs. n. 461/1997 è stato quindi perseguito il principio di onnicomprensività del prelievo tributario sui redditi di natura finanziaria.
Oltre al riordino della disciplina sostanziale, le modifiche normative succedutesi nel corso degli ultimi decenni hanno interessato anche le modalità attuative del prelievo sui redditi di capitale, consistenti generalmente nell’applicazione di ritenute alla fonte a titolo di imposta e, in determinati casi, a titolo d’acconto da parte dei soggetti eroganti tali proventi (d.p.R. n. 600/1973). Infatti, da un generalizzato sistema di effettuazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta sugli interessi relativi alle obbligazioni (tipicamente negoziate) emesse dai cd. “grandi emittenti”, si è assistito nel 1997 al passaggio ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi prelevata dagli intermediari depositari (d. lgs. n. 239/1996). Una
Tipologia CRIS:
3.1 Monografia o trattato scientifico
Keywords:
TASSAZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE
Elenco autori:
Corasaniti, Giuseppe
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