Data di Pubblicazione:
2016
Abstract:
Una nota critica alla sentenza del tribunale di Verona 14 giugno 2016 che ha deciso che le spese vanno
poste a carico della parte soccombente e, ex art. 94 c.p.c., solidalmente del suo amministratore
di sostegno che abbia esposto il soggetto rappresentato ad un maggiore esborso economico
rifiutando la più vantaggiosa proposta conciliativa formulata dal giudice senza addurre nessuna
giustificazione oggettiva di tale sua scelta, non potendo ritenersi giustificata la scelta derivante
dalla convinzione della fondatezza dei propri assunti.
Tipologia CRIS:
1.4 Nota a sentenza
Keywords:
lealtà e probità processuale, art. 88 c.p.c., responsabilità aggravata, art. 96 c.p.c., condanna di rappresentanti e curatori, art. 94 c.p.c., proposta di conciliazione, art. 185-bis c.p.c.
Elenco autori:
Finocchiaro, Giuseppe
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