I coniugi posso scegliere di conservare in vita il rapporto matrimoniale anche se uno ha cambiato sesso - Un'evidente discrasia tra motivazione e dispositivo (nota a Cass. 21 aprile 2015, n. 8097)
Articolo
Data di Pubblicazione:
2015
Abstract:
Nota critica a Cass. 21 aprile 2015, n. 8097, che ha deciso che, in virtù di C. cost. 11 giugno 2014, n. 170 (di dichiarazione d'illegittimità costituzionale degli art. 2 e 4, l. 14 aprile 1982, n. 164, e dell'art. 31, comma 6, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), in caso di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, ove lo richiedano, i medesimi conservano i diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto, fino a quando il legislatore non consenta a essi di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza regolata che ne tuteli adeguatamente diritti e obblighi, deve essere cancellata l'annotazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio apposto a margine dell'atto di matrimonio delle persone interessate.
Tipologia CRIS:
1.4 Nota a sentenza
Keywords:
rettificazione di sesso, automatico scioglimento del matrimonio, dichiarazione d'illegittimità costituzionale, registro degli atti di stato civile
Elenco autori:
Finocchiaro, Giuseppe
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