IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA TRA LA RECENTE GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E I CONTROVERSI PROFILI EVOLUTIVI
Articolo
Data di Pubblicazione:
2014
Abstract:
Gli istituti del reclamo e della mediazione tributari di cui all’art. 17-bis,
d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario hanno posto seri dubbi di legittimità costituzionale,
in relazione all’art. 24 Cost., oltre agli artt. 3, 25, 111 e 113 Cost., in quanto il
diritto di azione, ovvero il ricorso dinanzi al giudice tributario, è subordinato all’espletamento
di una fase amministrativa, la cui mancata attivazione produce(va) la conseguenza
dell’inammissibilità dello stesso. Dopo una preliminare introduzione sulla natura
giuridica dei due istituti, profondamente differenti, seppure tra loro inevitabilmente connessi
per volontà legislativa, il contributo, valorizzando gli orientamenti dottrinali sul
reclamo e sulla mediazione tributari, si sofferma in modo approfondito sui contenuti
della sentenza n. 98 del 16 aprile 2014 della Corte costituzionale. In coerenza con la
sua consolidata giurisprudenza in tema di giurisdizione condizionata, la Consulta ha
dapprima ribadito la rilevanza costituzionale del principio di economia processuale quale
giustificazione della postergazione della tutela giurisdizionale rispetto al procedimento
di amministrazione giustiziale, per poi dichiarare l’illegittimità costituzionale del 2o
comma dell’originario art. 17-bis per contrasto con l’art. 24 Cost., espungendo, di conseguenza,
dall’ordinamento la sanzione della decadenza dall’azione giudiziaria (inammissibilità)
in conseguenza del mancato previo esperimento del rimedio amministrativo
del reclamo. Purtroppo, per condivisibili motivi processuali, la Consulta non si è pronunciata
sulle altre numerose questioni attinenti, fra l’altro, all’esclusione dell’accesso
alla tutela cautelare e al ristoro delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ritenuto non
applicabili alle fattispecie, oggetto dei giudizi pendenti, le significative modifiche apportate
all’art. 17-bis, per effetto della l. n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), applicabili
agli atti notificati a decorrere dal 3 marzo 2014, in quanto le questioni oggetto
di giudizio continuano a essere regolate dal testo originario dell’art. 17-bis. Con riferimento
ai rapporti tributari non esauriti, la Consulta ha chiarito che l’eventuale omissione
della previa presentazione del reclamo rimarrebbe priva di conseguenze giuridiche.
Tuttavia, sarebbe stato auspicabile da parte della Corte ritenere lo ius novum attinente
sia al 2o comma dell’art. 17-bis, relativo alla condizione di «procedibilità», sia al comma
9-bis dell’art. 17-bis, relativo alla sospensione della riscossione ope legis, come nome
a contenuto non soltanto innovativo, ma anche interpretativo e quindi valevoli per il
passato.
Purtroppo la stratificazione normativa che ha interessato l’art. 17-bis e i contenuti
non del tutto soddisfacenti della sentenza n. 98 del 2014 della Consulta in merito ai numerosi
profili di illegittimità costituzionale sollevati dai giudici remittenti alimenteranno
ulteriori contrasti a livello dottrinale e giurisprudenziale in punto di nuovi dubbi di
compatibilità costituzionale del novellato art. 17-bis, con particolare riferimento alla
esclusione, in caso di improcedibilità del ricorso, della sospensione della riscossione ex
lege (di cui al nuovo comma 9-bis), per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario hanno posto seri dubbi di legittimità costituzionale,
in relazione all’art. 24 Cost., oltre agli artt. 3, 25, 111 e 113 Cost., in quanto il
diritto di azione, ovvero il ricorso dinanzi al giudice tributario, è subordinato all’espletamento
di una fase amministrativa, la cui mancata attivazione produce(va) la conseguenza
dell’inammissibilità dello stesso. Dopo una preliminare introduzione sulla natura
giuridica dei due istituti, profondamente differenti, seppure tra loro inevitabilmente connessi
per volontà legislativa, il contributo, valorizzando gli orientamenti dottrinali sul
reclamo e sulla mediazione tributari, si sofferma in modo approfondito sui contenuti
della sentenza n. 98 del 16 aprile 2014 della Corte costituzionale. In coerenza con la
sua consolidata giurisprudenza in tema di giurisdizione condizionata, la Consulta ha
dapprima ribadito la rilevanza costituzionale del principio di economia processuale quale
giustificazione della postergazione della tutela giurisdizionale rispetto al procedimento
di amministrazione giustiziale, per poi dichiarare l’illegittimità costituzionale del 2o
comma dell’originario art. 17-bis per contrasto con l’art. 24 Cost., espungendo, di conseguenza,
dall’ordinamento la sanzione della decadenza dall’azione giudiziaria (inammissibilità)
in conseguenza del mancato previo esperimento del rimedio amministrativo
del reclamo. Purtroppo, per condivisibili motivi processuali, la Consulta non si è pronunciata
sulle altre numerose questioni attinenti, fra l’altro, all’esclusione dell’accesso
alla tutela cautelare e al ristoro delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ritenuto non
applicabili alle fattispecie, oggetto dei giudizi pendenti, le significative modifiche apportate
all’art. 17-bis, per effetto della l. n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), applicabili
agli atti notificati a decorrere dal 3 marzo 2014, in quanto le questioni oggetto
di giudizio continuano a essere regolate dal testo originario dell’art. 17-bis. Con riferimento
ai rapporti tributari non esauriti, la Consulta ha chiarito che l’eventuale omissione
della previa presentazione del reclamo rimarrebbe priva di conseguenze giuridiche.
Tuttavia, sarebbe stato auspicabile da parte della Corte ritenere lo ius novum attinente
sia al 2o comma dell’art. 17-bis, relativo alla condizione di «procedibilità», sia al comma
9-bis dell’art. 17-bis, relativo alla sospensione della riscossione ope legis, come nome
a contenuto non soltanto innovativo, ma anche interpretativo e quindi valevoli per il
passato.
Purtroppo la stratificazione normativa che ha interessato l’art. 17-bis e i contenuti
non del tutto soddisfacenti della sentenza n. 98 del 2014 della Consulta in merito ai numerosi
profili di illegittimità costituzionale sollevati dai giudici remittenti alimenteranno
ulteriori contrasti a livello dottrinale e giurisprudenziale in punto di nuovi dubbi di
compatibilità costituzionale del novellato art. 17-bis, con particolare riferimento alla
esclusione, in caso di improcedibilità del ricorso, della sospensione della riscossione ex
lege (di cui al nuovo comma 9-bis), per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Keywords:
reclamo e mediazione tributaria
Elenco autori:
Corasaniti, Giuseppe
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