Data di Pubblicazione:
2013
Abstract:
L’articolo esamina la disciplina del licenziamento discriminatorio alla luce delle modifiche
apportate recentemente all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ragionando dapprima
sulla tendenza a trasformare la tutela antidiscriminatoria nella sola forma di tutela
assoluta del diritto al mantenimento del posto di lavoro. L’articolo si sofferma poi
sulla specificità della tutela discriminatoria, in particolare sulla sua funzione di diagnosi
di fenomeni di diseguaglianza sociale. Successivamente, attraverso l’analisi delle differenze
fra il giudizio sulla giustificazione del recesso e il giudizio di discriminazione,
e del relativo onere della prova, viene evidenziato il diverso test di controllo utilizzato
nei due casi. Infine, a partire dalla critica della tesi per cui un licenziamento adottato
per giusta causa o giustificato motivo non può essere, al tempo stesso, discriminatorio,
l’articolo esamina il caso del licenziamento per rappresaglia. La tesi sostenuta è che
il licenziamento ritorsivo dovuto a uno dei fattori vietati debba essere considerato come
un’ipotesi tipica di discriminazione, mentre un’interpretazione estensiva, di tipo
funzionalista, dei divieti di discriminazione potrebbe ricondurre quello ritorsivo per
motivi non nominati a un’ipotesi atipica di discriminazione-molestia.
apportate recentemente all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ragionando dapprima
sulla tendenza a trasformare la tutela antidiscriminatoria nella sola forma di tutela
assoluta del diritto al mantenimento del posto di lavoro. L’articolo si sofferma poi
sulla specificità della tutela discriminatoria, in particolare sulla sua funzione di diagnosi
di fenomeni di diseguaglianza sociale. Successivamente, attraverso l’analisi delle differenze
fra il giudizio sulla giustificazione del recesso e il giudizio di discriminazione,
e del relativo onere della prova, viene evidenziato il diverso test di controllo utilizzato
nei due casi. Infine, a partire dalla critica della tesi per cui un licenziamento adottato
per giusta causa o giustificato motivo non può essere, al tempo stesso, discriminatorio,
l’articolo esamina il caso del licenziamento per rappresaglia. La tesi sostenuta è che
il licenziamento ritorsivo dovuto a uno dei fattori vietati debba essere considerato come
un’ipotesi tipica di discriminazione, mentre un’interpretazione estensiva, di tipo
funzionalista, dei divieti di discriminazione potrebbe ricondurre quello ritorsivo per
motivi non nominati a un’ipotesi atipica di discriminazione-molestia.
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Keywords:
licenziamento; DISCRIMINAZIONE
Elenco autori:
Barbera, Marzia
Link alla scheda completa:
Link al Full Text:
Pubblicato in: