Per la tutela delle aspettative dei creditori concorrenti e delle prerogative del potere giurisdizionale è costituzionalmente escluso che le modifiche legislative delle cause legittime di prelazione abbiano efficacia retroattiva
Articolo
Data di Pubblicazione:
2013
Abstract:
Una brevissima osservazione alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale (n. 170 del 2013) dell'art. 23, commi 37, ultimo periodo, e 40, d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, nella parte in cui dispone che il nuovo testo dell'art. 2752, comma 1, c.c., che estende il privilegio ai crediti erariali derivanti dall'Ires e da sanzioni tributarie relative a determinate imposte dirette, abbia applicazione retroattiva, fino a influire sullo stato passivo esecutivo già divenuto definitivo
Tipologia CRIS:
1.4 Nota a sentenza
Elenco autori:
Finocchiaro, Giuseppe
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