Imposta di registro tra passività inerenti deducibili e mero accollo del debito da parte del cessionario
Articolo
Data di Pubblicazione:
2024
Abstract:
In continuità con i suoi precedenti, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha affermato, con la
sentenza n. 2802/2024, che, ai fini dell’imposta di registro, la base imponibile dell’azienda ceduta
deve essere determinata sulla base del valore dei beni o diritti ceduti al netto delle passività e degli
oneri “inerenti”, precisando che l’inerenza non sussiste solo allorquando gli investimenti ovvero le
passività siano riferibili a operazioni idonee a produrre reddito, poiché la riferibilità si relaziona, non ai
ricavi in sé, ma all’oggetto dell’impresa. Occorre sottolineare, in ogni caso, che la verifica circa la
sussistenza del requisito dell’inerenza deve essere valutata caso per caso e, in tale contesto, è
certamente importante ricostruire anche quella che è la volontà delle parti contraenti in merito alla
determinazione del corrispettivo, avendo riguardo soprattutto alle specifiche clausole contrattuali
pattuite.
sentenza n. 2802/2024, che, ai fini dell’imposta di registro, la base imponibile dell’azienda ceduta
deve essere determinata sulla base del valore dei beni o diritti ceduti al netto delle passività e degli
oneri “inerenti”, precisando che l’inerenza non sussiste solo allorquando gli investimenti ovvero le
passività siano riferibili a operazioni idonee a produrre reddito, poiché la riferibilità si relaziona, non ai
ricavi in sé, ma all’oggetto dell’impresa. Occorre sottolineare, in ogni caso, che la verifica circa la
sussistenza del requisito dell’inerenza deve essere valutata caso per caso e, in tale contesto, è
certamente importante ricostruire anche quella che è la volontà delle parti contraenti in merito alla
determinazione del corrispettivo, avendo riguardo soprattutto alle specifiche clausole contrattuali
pattuite.
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Keywords:
inerenza passività imposta di registro
Elenco autori:
Corasaniti, Giuseppe
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Pubblicato in: