RIFLESSIONI CRITICHE SULLA DEROGA AL PRINCIPIO DI RETROATTIVITA` DELLA LEX MITIOR NEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO
Articolo
Data di Pubblicazione:
2024
Abstract:
L’art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024 di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo
tributario e penale, per come e` attualmente strutturato, difficilmente sfuggira` ad un
sindacato di legittimita` costituzionale. Diversi sono, infatti, gli aspetti che potrebbero indurre la
Consulta a ravvisare profili di incostituzionalita` della norma in punto di possibile contrasto con
l’art. 25, 2° comma, per violazione del principio di legalita` /irretroattivita` e con l’art. 3 Cost. per
violazione del principio di ragionevolezza, nonche´ con l’art. 76 Cost., emergendo anche (e forse
in maniera piu` evidente) il profilo del probabile eccesso di delega in cui e` incorso il Legislatore
delegato, in quanto nell’esercitarla ha disposto una deroga espressa ad un principio cardine del
sistema sanzionatorio tributario che sembra andare oltre i criteri e i principi direttivi fissati dal
Parlamento; in questa prospettiva, non ci si puo` esimere dal mettere in evidenza che nell’art.
20, l. n. 111 del 2023 si fa solo riferimento all’esigenza di razionalizzare il sistema sanzionatorio
amministrativo e penale e migliorare la proporzionalita` , attenuando il carico delle sanzioni e
riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei. Se la formulazione dell’art. 5 del decreto
di riforma non verra` modificata, la questione non tardera` ad arrivare avanti alla Corte costituzionale
oppure, non e` da escludere, alla Corte di Giustizia dell’UE, per sospetta violazione
dell’art. 49 della Carta di Nizza, ovvero alla Corte EDU per sospetta violazione dell’art. 7 della
CEDU.
tributario e penale, per come e` attualmente strutturato, difficilmente sfuggira` ad un
sindacato di legittimita` costituzionale. Diversi sono, infatti, gli aspetti che potrebbero indurre la
Consulta a ravvisare profili di incostituzionalita` della norma in punto di possibile contrasto con
l’art. 25, 2° comma, per violazione del principio di legalita` /irretroattivita` e con l’art. 3 Cost. per
violazione del principio di ragionevolezza, nonche´ con l’art. 76 Cost., emergendo anche (e forse
in maniera piu` evidente) il profilo del probabile eccesso di delega in cui e` incorso il Legislatore
delegato, in quanto nell’esercitarla ha disposto una deroga espressa ad un principio cardine del
sistema sanzionatorio tributario che sembra andare oltre i criteri e i principi direttivi fissati dal
Parlamento; in questa prospettiva, non ci si puo` esimere dal mettere in evidenza che nell’art.
20, l. n. 111 del 2023 si fa solo riferimento all’esigenza di razionalizzare il sistema sanzionatorio
amministrativo e penale e migliorare la proporzionalita` , attenuando il carico delle sanzioni e
riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei. Se la formulazione dell’art. 5 del decreto
di riforma non verra` modificata, la questione non tardera` ad arrivare avanti alla Corte costituzionale
oppure, non e` da escludere, alla Corte di Giustizia dell’UE, per sospetta violazione
dell’art. 49 della Carta di Nizza, ovvero alla Corte EDU per sospetta violazione dell’art. 7 della
CEDU.
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Keywords:
sanzioni amministratitive tributarie retroattività
Elenco autori:
Corasaniti, Giuseppe
Link alla scheda completa:
Link al Full Text:
Pubblicato in: