Data di Pubblicazione:
2023
Abstract:
In Cile, la Ley 21.030 del 2017 consente l’interruzione di gravidanza in ipotesi di: 1) pericolo per la vita della gestante, 2) patologia del feto incompatibile con la vita, 3) gravidanza provocata da violenza sessuale. L’attuale giustificazione dell’aborto – altrimenti sanzionato dal Codice penale cileno del 1874 – supera il regime imposto dal Codice sanitario che, pur consentendo l’interruzione terapeutica dal 1931, a partire dal 1989 vietava qualunque azione diretta a provocare un aborto. Durante il recente processo di riforma, la Corte costituzionale ha riconosciuto che i diritti fondamentali della donna (in quanto persona) prevalgono sulla protezione accordata al concepito dalla Costituzione del 1980.
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Keywords:
Cile, interruzione terapeutica di gravidanza (ITG), interruzione volontaria di gravidanza (IVG), protezione del concepito, obiezione di coscienza
Elenco autori:
Perin, Andrea
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