Data di Pubblicazione:
2021
Abstract:
Nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione fiscale, affermando di essere soggetto IRAP, ma ne ometta il versamento, l'Agenzia delle entrate è legittimata ad emettere la cartella di pagamento, a norma dell’ art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, poiché la sussistenza dell'autonoma organizzazione, quale presupposto applicativo dell'imposta, è stata dichiarata dallo stesso contribuente. Al contribuente è sempre consentito, in sede contenziosa, provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente e, ove ciò accada, in applicazione delle regole generali sulla ripartizione dell'onere della prova stabilite dall'art. 2697 c.c., spetta al contribuente che "ritratta" la propria dichiarazione dimostrare il fatto impedivo dell'obbligazione tributaria (asserita mancanza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione).
Tipologia CRIS:
1.4 Nota a sentenza
Keywords:
IRAP – Presupposto - Autonoma organizzazione – Presentazione della dichiarazione dei redditi – Indicazione di soggettività passiva IRAP – Omesso versamento – Cartella di pagamento – Legittimità – Impugnazione – Dimostrazione in sede contenziosa della errata compilazione della dichiarazione – Ammissibilità – Prova a carico del contribuente – Sussistenza
Elenco autori:
Borghetti, Antonio
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