Data di Pubblicazione:
2018
Abstract:
Quando si parla di lavoratori della gig economy spesso si pensa a una generazione di soggetti votati all’auto-imprenditorialità mentre ciò che emerge, da una più attenta analisi, è lo “sfilacciamento” del rapporto tra datore di lavoro - che assume le vesti di facilitatore o intermediario di transazioni commerciali - e lavoratore.
Ci troviamo di fronte a forme di lavoro non standard, spacciate per nuove frontiere del lavoro autonomo, in cui gli obblighi prevenzionistici - pur a fronte di numerosi rischi (legati alla strada, allo stress, alle disergonomie, ecc.) non conosciuti a fondo dal rider - non vengono presi in considerazione.
Il filo conduttore del saggio è proprio quello del rischio prevenzionistico, della sua eliminazione o riduzione come vera cartina di tornasole della tenuta del sistema
di tutela del lavoratore. Tutela che, al di là della dicotomia autonomia/subordinazione, affonda le sue radici nell’art. 35 della Costituzione.
Ci troviamo di fronte a forme di lavoro non standard, spacciate per nuove frontiere del lavoro autonomo, in cui gli obblighi prevenzionistici - pur a fronte di numerosi rischi (legati alla strada, allo stress, alle disergonomie, ecc.) non conosciuti a fondo dal rider - non vengono presi in considerazione.
Il filo conduttore del saggio è proprio quello del rischio prevenzionistico, della sua eliminazione o riduzione come vera cartina di tornasole della tenuta del sistema
di tutela del lavoratore. Tutela che, al di là della dicotomia autonomia/subordinazione, affonda le sue radici nell’art. 35 della Costituzione.
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Keywords:
gig economy, rider, tutela della salute
Elenco autori:
Malzani, F.
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