Impignorabili le pensioni accreditate sul conto corrente per le espropriazioni pendenti alla data del 27 giugno 2015. Una decisione giusta con conseguenze pratiche di sistema
Articolo
Data di Pubblicazione:
2019
Abstract:
Un breve commento a C. cost. 31 gennaio 2019, n. 12, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, co. 6, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui non prevede che il co. 8 dell'art. 545 c.p.c. (che è stato introdotto dall'art. 13, co. 1, lett. l, del medesimo d.l. e stabilisce l'impignorabilità relativa delle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o d'impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, anche dopo che siano state accreditate su conto corrente bancario o postale intestato al debitore esecutato) si applichi anche alle procedure esecutive aventi a oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto d.l.
Tipologia CRIS:
1.4 Nota a sentenza
Elenco autori:
Finocchiaro, Giuseppe
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